Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29145 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29145 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSI GIUSEPPE N. IL 20/03/1972
avverso la sentenza n. 1932/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli condannava
Mancusi Giuseppe per la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen., previa
concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 89 cod.
pen., alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno a favore della parte
civile Fabio Gigli.

di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 660 cod. pen., nonché erronea
applicazione dell’art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione.

3. Il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi: la

motivazione è ampia e congrua e per niente illogica e fonda l’affermazione di
responsabilità sulla testimonianza della persona offesa e sulla documentazione
dalla stessa prodotta; le contestazioni nel merito sono generiche e non
dimostrano in alcun modo la contraddittorietà della motivazione con atti del
processo.
Anche il motivo attinente alla misura della pena è manifestamente
infondato, atteso che il giudice ha esercitato la sua discrezionalità e ha dato
conto dei criteri seguiti per determinare tale misura.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
Consegue, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di
costituzione e difesa della parte civile, che è intervenuta con le modalità
permesse dal rito, depositando memoria che censura in maniera specifica i
motivi di ricorso (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 – dep. 11/02/2004, Gallo, Rv.
226716).

2

2. Ricorre per cassazione il difensore di Mancusi Giuseppe, deducendo vizio

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte
civile Fabio Gigli che liquida in euro 2.000, oltre IVA, CPA ed accessori di legge.

Il Consigliere estensore

Così deciso il 12 maggio 2016

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