Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29144 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29144 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATERINO PATRIZIO N. IL 22/07/1984
avverso la sentenza n. 553/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

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i.

Fatto e diritto

CATERINO PATRIZIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, l’ ha riconosciuto colpevole [in concorso con altri] del reato di
furto in appartamento.

responsabilità.

La doglianza è manifestamente infondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Infatti, fronte di una “doppia conforme” valutazione dei giudici di merito, che hanno
analizzato e verificato il compendio indiziario, ci si limita a proporre una generica
doglianza priva di alcun puntuale riferimento agli argomenti sviluppati a supporto della
condanna: si tratta di motivo assolutamente generico.

In proposito, basta ricordare che il requisito della specificità dei motivi di impugnazione
implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende
muovere ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in
modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato (Sezione IV, 17 giugno 2004, Lamnaour). Tali oneri qui non sono stati
in alcun modo soddisfatti, risultando, a tacer d’altro, che la responsabilità del prevenuto
è stata motivata valorizzando l’accertamento in flagranza [allontanamento dal luogo del
furto, su un motocarro con cui veniva trasportata la refurtiva], e attraverso una puntuale
e incensurabile disamina in ordine alla piena consapevolezza della condotta.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

Articola un unico motivo, con cui prospetta vizio di motivazione in ordine al giudizio di

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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