Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29144 del 22/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29144 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
DAHMANE Abdelgani n. Marocco il 1° gennaio 1980
avverso l’ordinanza emessa il 21 settembre 2012 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott.Eduardo Vittorio Scardaccione, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 22/03/2013

Con ordinanza in data 21 settembre 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Bologna ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti
di Dahmane Abdelgani in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ascritto al capo A nonché ai singoli episodi di
importazione di hashish ascritti ai capi C, F, G.
Avverso la predetta sentenza l’indagato propone, tramite il difensore, ricorso per cassazione
cod.proc.pen., per l’omessa valutazione, prevista a pena di nullità quanto alla sussistenza delle
esigenze cautelari, del tempo trascorso dalla commissione del reato; nel caso in esame l’ultimo
episodio di spaccio di sostanze stupefacenti, significativo dell’attività dell’associazione ancorché
non attribuito specificamente all’imputato, era del febbraio 2011, mentre i reati-fine attribuiti
all’indagato risalivano al 15 settembre 2010 (capo C), al 3 ottobre 2010 (capo F) e al 7 novembre
2010 (capo G), date antecedenti di oltre due anni rispetto all’esecuzione della misura cautelare. Nel
ricorso si deduce anche l’assenza di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, considerato
che dal 2010 in poi l’indagato aveva mantenuto una condotta regolare.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
In tema di misure cautelari personali, l’omissione del riferimento al tempo trascorso dalla
commissione del reato non determina infatti la nullità dell’ordinanza allorché risulti l’incidenza
complessiva degli elementi di giudizio a carico dell’indagato, atteso che il riferimento al
decorso del tempo, introdotto nel testo dell’art. 292, comma secondo lett. c), cod. proc. pen.
dall’art. 1 della L. 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed
indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con
riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle
esigenze cautelari (Cass. sez.I 17 dicembre 2009 n.3634, Lo Vasco; sez.I 21 gennaio 2005 n.11518,
Tusa; sez.VI 15 gennaio 2003 n.10673, Khiar Mohamed Zenab; sez.I 6 novembre 1997 n.6237,
Ligato).
Nella motivazione del provvedimento impugnato si evince agevolmente la minor valenza
attribuita dal giudice per le indagini preliminari al dato temporale rispetto ad altri elementi di fatto
che giustificavano in concreto la misura cautelare disposta, quali l’aver posto in essere, nell’ambito
del sodalizio criminoso operante a livello internazionale, condotte criminose di notevole spessore
per un considerevole lasso di tempo e l’avere gli indagati, tutti cittadini extracomunitari, maggiore

deducendo la violazione di legge per difetto di motivazione, con riferimento all’art.292 co.2 lett.c)

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possibilità di darsi alla fuga disponendo di punti di appoggio all’estero. In tale contesto il decorso di
poco più di un armo e mezzo dall’ultimo episodio criminoso rientrante nell’attività dell’associazione
criminale (17 febbraio 2011) è stato evidentemente ritenuto irrilevante, tale comunque da non
influire sull’effettività e attualità delle esigenze cautelari che giustificavano l’applicazione della
misura custodiale. Né del resto il ricorrente risulta aver rappresentato le specifiche ragioni
dell’addotta rilevanza di siffatto lasso temporale per escludere la necessità di disporre la custodia in
Il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude peraltro automaticamente
l’attualità e la concretezza delle condizioni di cui all’art.274 lett. c) cod. proc. pen. (Cass. sez.IV 24
gennaio 2013 n.6797, Canessa; sez.IV 26 giugno 2007 n.6717, Rocchetti) e il giudice di merito,
attraverso il riferimento ai plurimi episodi di importazione in forma organizzata, ha individuato
elementi significativi e idonei a giustificare la misura custodiale nonostante i fatti non fossero
recenti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
A norma dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p., copia del presente provvedimento va trasmesso
al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art.94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..

carcere.

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