Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29144 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29144 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JERID RACHID N. IL 12/07/1972
avverso la sentenza n. 818/2007 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del
16/09/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Alessandria

condannava Jerid Rachid alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 660 cod.
pen., nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita.

2. Propone appello il difensore di Jerid Rachid, deducendo l’eccessività della
pena inflitta e chiedendo la revoca del beneficio della sospensione condizionale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – così qualificato l’atto di appello, atteso che la sentenza è
inappellabile – è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
presente giudizio, trattandosi di motivi di merito in alcun modo qualificabili tra
quelli di cui all’art. 606 cod. proc. pen..
Inoltre è inammissibile, per difetto dell’interesse ad impugnare, il ricorso per
cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda
condizionalmente sospesa ex officio e relativa a contravvenzione oblabile ex art.
162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della
sospensione condizionale della pena, in quanto l’art. 5, comma secondo, lett. d),
d.P.R. 313 del 2002 – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287
del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei
benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. – prevede l’eliminazione delle
iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per
contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, trascorsi dieci
anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta,
senza più compiere alcun distinguo (Sez. 4, n. 15680 del 02/12/2014 – dep.
15/04/2015, Premoli, Rv. 263133).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

2

della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

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