Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29143 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29143 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANNELLA FRANCESCO N. IL 23/02/1989
avverso la sentenza n. 6650/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

Motivi della decisione
Zannella Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Napoli resa in data 4.03.2013, all’esito di giudizio abbreviato, con
la quale il prevenuto è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 116
comma 13 cod. strada, e condannato alla pena di € 1.600,00 di ammenda.
La parte, con unico motivo, si duole della mancata concessione delle

Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso
di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di
specie. Il Tribunale, infatti, ha considerato che l’imputato non era meritevole del
riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione della negativa
personalità del medesimo prevenuto, lumeggiata dai precedenti penali a carico.
Sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il giudicante ha quindi ritenuto
congrua la pena di € 2.400,00 di ammenda, ridotta di un terzo per il rito prescelto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

attenuanti generiche e della entità della pena inflitta.

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