Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29142 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29142 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIO VELLA MATTEO N. IL 25/10/1952 parte offesa nel procedimento
c/
SOTGIU MARIO CRISTOFORO N. IL 02/06/1957
avverso il decreto n. 26609/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
06/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/05/2015

Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la
restituzione degli atti al giudice a quo.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari di Roma, col decreto impugnato, ha
disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del

per il reato di diffamazione.
Il denunciante, presidente della Società Oftalmogica Italiana, si doleva di una
critica risentita del Sotgiu all’iniziativa, da lui intrapresa, di accertare quali
membri della Società avessero aderito anche alla Associazione Italiana Medici
Oculisti.
Ad avviso del giudicante il Sotgiu aveva solo esercitato un diritto di critica e le
indagini erano complete.

2. Ricorre il denunciante, a mezzo dell’avv. Riccardo Salomone, per violazione
del contraddittorio, essendo stata disposta l’archiviazione del procedimento
senza sentire le parti, nonostante avesse presentato motivata opposizione con
richiesta di integrazione probatoria. Fa presente di aver chiesto un “supplemento
di indagine” il cui espletamento avrebbe dovuto precedere la valutazione di
merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per genericità.
1. Deve premettersi che, allorché sia presentata opposizione della parte privata
alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, il giudice può provvedere de
plano all’archiviazione allorché l’opposizione sia inammissibile e sia infondata la
notizia di reato (art. 410, comma 2, cod. proc. pen.). Ai sensi del

10 comma

dell’art. 410 cit., l’opposizione è inammissibile quando non indica “l’oggetto
dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”. Condizioni per
l’archiviazione de plano sono, pertanto, l’inammissibilità dell’opposizione e
l’infondatezza della notizia di reato.
La giurisprudenza ha precisato che l’investigazione è suppletiva, e quindi
idonea a rendere ammissibile l’opposizione, quando si pone rispetto ai risultati
conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero in rapporto di strumentalità
dialettica secondo i profili della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per
pertinenza l’inerenza alla notizia di reato, e per rilevanza l’idoneità della

2

procedimento N. 14087/2014 R.G.N.R., instaurato contro Sotgiu Mario Cristoforo

investigazione proposta a incidere sulle risultanze dell’attività compiuta dal
pubblico ministero (Conf. Sez. 6, c.c. 2 dicembre 1996, Ferretti). A ciò deve
aggiungersi che i “mezzi di prova”, che devono accompagnare la richiesta di
prosecuzione delle indagini, devono possedere i requisiti della concretezza e della
specificità: devono essere, cioè, sufficientemente determinati, tali da orientare il
Pubblico Ministero verso uno strumento di prova accessibile e specifico. Inoltre
che, sebbene il Giudice delle indagini preliminari debba, col decreto di
archiviazione, motivare in ordine alla infondatezza della notizia di reato, le

giacché il provvedimento di archiviazione, ordinanza o decreto, è per sua natura
inoppugnabile (art. 409, comma 6, cod. proc. pen.), quale che sia il
procedimento a conclusione del quale viene emesso, neppure dalla parte offesa
che ha esercitato la facoltà di proporre opposizione alla richiesta del P.M., salvo,
in quest’ultimo caso, il ricorso in Cassazione per violazione del contraddittorio
(art. 409 c.p.p., comma 6; C. Cost. 11.07.91 n. 353; Cass. 436/03 rv. 223329;
76/03 rv. 223657; 5144/98 rv. 210060; 1159/92 rv. 191455).

2. Tanto premesso e precisato, il ricorrente lamenta, nella specie, che il Giudice
delle indagini preliminari non si sia limitato a valutare la pertinenza e la rilevanza
delle investigazioni proposte, ma abbia effettuato una “valutazione prognostica”.
Senonché, nel ricorso non sono nemmeno specificate le indagini richieste con
l’opposizione all’archiviazione, sicché non è possibile, a questa Corte, scrutinare
le ragioni per cui è stata ravvisata — da parte del G.I.P. – la completezza
istruttoria e perché le indagini richieste sono state ritenute inidonee ad incidere
sul quadro probatorio già delineatosi nelle indagini preliminari. Il ricorso è
pertanto inammissibile per mancanza di specificità dei motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle
doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15/5/2015

valutazioni da lui compiute al riguardo sono incensurabili in sede di legittimità,

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