Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29142 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29142 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEMAJ NERTIL N. IL 06/05/1986
avverso la sentenza n. 1030/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino

confermava quella del Tribunale di Alessandria di condanna di Memaj Nertil per il
reato di cui all’art. 13, comma 13 D. L.vo 286 del 1998.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Memaj Nertil, deducendo violazione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi non consentiti o comunque
manifestamente infondati.

Specificamente, il primo e il secondo motivo di ricorst) – attinenti alla
responsabilità dell’imputato per il reato contestato – non sono ammissibili ai
sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., atteso che l’atto di appello
contestava solo il quantum della pena, chiedeva il beneficio della sospensione
condizionale e le attenuanti generiche.
Il terzo e quarto motivo di ricorso sono, invece, manifestamente infondati,
non emergendo alcuna violazione di legge nella decisione impugnata in punto di
sospensione condizionale della pena e di recidiva ed essendo tale decisione
ampiamente e logicamente motivata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016

Il Presidente

dell’art. 13, comma 13 D. L.vo 286 del 1998.

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