Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29141 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29141 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PONZONI DIEGO N. IL 07/01/1975
avverso l’ordinanza n. 1756/2011 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

Motivi della decisione
Ponzoni Diego ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento
in data 22.02.2013 con il quale il G.i.p. presso il Tribunale di Brescia ha disposto
darsi corso al giudizio conseguente alla opposizione al decreto penale di condanna
emesse nei confronti del prevenuto. La parte rileva di avere interposto opposizione
al decreto penale di condanna di cui si tratta e, non di meno, di avere chiesto al
G.i.p. di procedere alla revoca del medesimo decreto, in ragione delle dedotte

l’esponente rileva che il G.i.p. non ha risposto alla istanza di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso provvedimento non
autonomamente impugnabile.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto penale
di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di
condanna anticipata e l’unico effetto che esso produce è quello di introdurre un
giudizio (immediato, abbreviato, di patteggíamento) del tutto autonomo e non più
dipendente dal decreto penale di condanna, con la precisazione che, in ogni caso,
ai sensi dell’art. 464 cod. proc. pen., comma 3, ultima parte, il decreto deve essere
revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della
instaurazione del giudizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22710 del 05/12/2012,
dep. 27/05/2013, Rv. 256538). Pertanto, del tutto legittimamente, il G.I.p. presso
il Tribunale di Brescia, a fronte della intervenuta opposizione al decreto penale di
condanna, ha rilevato l’inammissibilità della richiesta di revoca del medesimo
decreto penale come pure dell’istanza di immediato proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen., evidenziando che le predette questioni dovevano essere devolute
al giudice del dibattimento.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

eccezioni sulla utilizzabilità dell’accertamento tossicologico. Sotto altro aspetto,

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