Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29141 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29141 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LISO COSIMO N. IL 15/12/1987
avverso la sentenza n. 12121/2014 GIP TRIBUNALE di BARI, del
12/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Bari
applicava a Liso Cosimo, su richiesta delle parti, la pena di mesi sei di reclusione
ed euro 60,00 di multa a titolo di aumento per la continuazione su altra
condanna precedentemente inflitta dal Tribunale di Bari.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Liso Cosimo, deducendo mancanza

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo; in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen..

Più in generale, quanto all’onere motivazionale, il giudice del
patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza,
indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena.

Tali requisiti sono presenti nella sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

2

di motivazione relativamente alla determinazione della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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