Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29140 del 23/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29140 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURCI RUGGIERO N. IL 01/02/1964
avverso la sentenza n. 3124/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/04/2014
PI
Motivi della decisione
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Curci Ruggiero in ordine al delitto di cui
all’articolo 624 bis c.p., ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per mancanza e/o manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione
alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di cui all’art.624 bis
c.p., da momento che si ignorava se la masseria in cui era stato
commesso il fatto fosse o meno luogo di privata dimora.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Bari ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato, evidenziando, quanto al primo punto, che quando il Curci
era stato sorpreso dalla persona offesa era già entrato in
possesso del trattore,tanto che lo aveva agganciato alla sua
autovettura per trainarlo, ragion per cui non poteva parlarsi di
tentativo, ma di furto consumato.
Quanto al secondo punto, la Corte territoriale ha evidenziato che
era corretta la qualificazione del reato ai sensi dell’art.624 bis
c.p., trattandosi di fatto commesso all’interno del recinto di una
masseria, e cioè di un luogo destinato ad essere abitato, non
essendo necessario che lo stesso lo sia concretamente.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
PI
del reato come furto consumato e non già tentato e con riferimento
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q
M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
Il Presidente
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di