Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29140 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29140 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCALVINI GIUSEPPE N. IL 26/01/1952
avverso l’ordinanza n. 185/2014 GIP TRIBUNALE di VERCELLI, del
03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Vercelli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di Giuseppe Scalvini di
rideterminazione della pena di anni 27 di reclusione inflittagli dalla Corte di
Assise di Busto Arsizio.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Scalvini Giuseppe, deducendo

Il ricorrente poteva far valere davanti al giudice dell’esecuzione l’illegalità
della pena ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.; il calcolo della pena da parte
della Corte d’assise era errato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

La possibilità per il condannato di far valere l’illegalità della pena in sede
esecutiva è limitata a casi specifici (pena di specie diversa da quella prevista
dalla legge, pena irrogata in misura superiore al massimo edittale stabilito per
legge), che non ricorrono nel caso di specie.
In assenza di queste ipotesi, la formazione del giudicato preclude ogni
rivalutazione delle determinazioni adottate in sede di cognizione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016

Il Presidente

violazione di legge processuale.

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