Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2914 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2914 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUDICE GIOVANNI N. IL 03/10/1956
avverso la sentenza n. 888/2015 TRIBUNALE di BRINDISI, del
24/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

175 Giudice
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MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione è manifestamente infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato
il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che
il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 c.p.p.
deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che
non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo
1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato
concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti
significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle
Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura
enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato
può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad
avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte
avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione
censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente
determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500 a
titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500.

Roma 11 novembre 2015.

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui tentato furto aggravato

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