Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2914 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2914 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI CIRO N. IL 25/09/1973
avverso la sentenza n. 10192/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
Ud- •
che ha concluso per

Udito, per la parte civile
Udit i difensor Avv.

vv

Data Udienza: 03/12/2013

p.

udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott.
Cancelli, che ha concluso chiedendo
rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Con il ricorso, si deduce violazione dell’art. 2 comma VI legge 125/08, atteso che
erroneamente è stata ritenuta la intempestività della richiesta di ammissione al giudizio
abbreviato, in quanto la richiesta stessa non era corredata dalla indicazione della pena. In
realtà, trattandosi di norma di limitata applicazione, dovrebbe rinviarsi al generale disposto
dell’articolo 444 del codice di rito, che, anche per prassi consolidata, ammette che l’istanza di
patteggiamento possa essere definita nei particolari in un secondo tempo. D’altra parte, il
giudice ebbe a rinviare il dibattimento con la formula “impregiudicata ogni decisione
sull’avanzata istanza” e ciò ha tratto in incolpevole errore il ricorrente e il suo difensore.
Peraltro, il rinvio fu disposto su richiesta del difensore, ma anche al fine di consentire al
vicepretore onorario di consultarsi con il titolare del procedimento. Invero solo
successivamente emerse che l’imputato era detenuto e che, per tale ragione, il difensore non
era riuscito a contattarlo.
2.1. L’errore del giudice di primo grado, che non si era accorto della procura speciale,
non può essere sanato in danno dell’imputato, al quale è stata così rigettata la richiesta di
patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza della corte di appello sostiene che la prima udienza utile per formulare la
richiesta di patteggiamento ai sensi delle legge 125/08 era quella del 24 ottobre 2008. In detta
udienza, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, aveva manifestato l’intenzione
di definire il processo mediante il rito del patteggiamento. Lo stesso non aveva però formulato
alcuna proposta circa la pena e aveva chiesto contestualmente rinvio per poter interloquire con
il proprio cliente. Il giudice effettivamente aveva concesso il rinvio, utilizzando la formula sopra
ricordata (“impregiudicata ogni decisione sull’avanzata richiesta”).
1.1. Per tale ragione, la corte sostiene che nella successiva udienza, vale a dire quella
del 3 dicembre 2008, la parte era decaduta dalla possibilità di richiedere l’applicazione della
pena.
2. Tale essendo lo stato degli atti, nessun rilievo possono avere le considerazioni
relative alla esistenza della procura speciale. Detta procura, comunque, per quel che si
apprende, era in possesso del Difensore e il giudice di primo grado sembra essersene reso
conto. Ma, anche se di tanto non si fosse reso conto, si tratterebbe di fatto privo di significato,
atteso che proprio quel giudice ha concesso rinvio, per consentire -evidentemente- di meglio
formulare e articolare la richiesta di patteggiamento. Ebbene, effettivamente la formula
utilizzata dal giudicante sembra consentire all’imputato di poter eventualmente avanzare la sua
richiesta alla udienza successiva, dovendo considerarsi una mera anticipazione di intenti la
interlocuzione svoltassi nella udienza del 24 ottobre. Si trattava in sintesi di una richiesta di
mero rinvio preliminare.
3. La corte d’appello, tuttavia, come premesso, ritiene che il 24 ottobre il difensore
avesse semplicemente avanzato l’ipotesi di accedere al rito alternativo; se così fosse stato,
però, sarebbe stata incongrua la “risposta” del giudice di primo grado.
In realtà, l’utilizzo, alla udienza del giorno 8 agosto 2008, della formula di rinvio sopra
richiamata (“impregiudicata ogni decisione sull’avanzata richiesta”), non solo appare tale da
aver tratto in inganno la parte, ma, ciò che più rileva, può e deve essere oggettivamente
interpretata come una vera e propria “sospensione di giudizio”, conseguente a un effettivo
rinvio preliminare.
3.1. Nella successiva udienza del 22 ottobre 2008 vi fu ulteriore rinvio (per legittimo
impedimento del Difensore) e, infine, all’udienza del 3 dicembre 2008, il giudicante dichiarò

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Napoli ha confermato la
pronunzia di primo grado, con la quale Di Napoli Ciro fu condannato alla pena di giustizia, in
quanto riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato.

l’imputato decaduto dalla facoltà di chiedere il patteggiamento. Ma ciò fece erroneamente in
quanto, per sua stessa decisione, la “prima udienza utile” non poteva essere considerata quella
del giorno 8 agosto.
4. Si impone pertanto annullamento sul punto, con rinvio ad altra sezione della corte di
appello di Napoli per l’ulteriore seguito, in applicazione di quanto disposto dal comma sesto
dell’art. 2 della legge 125 del 2008.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di tardività della richiesta di
definizione del giudizio ai sensi dell’art. 2 comma VI della legge 125/2008, con rinvio ad altra
sezione della corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma in data 3. XII. 2013.

PQM

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