Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29139 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29139 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OBRADOVIC ALEKSANDAR N. IL 26/03/1973
avverso il decreto n. 4247/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di VARESE,
del 22/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Varese
dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di riduzione di pena e risarcimento del
danno proposta ex art. 35 ter ord. pen. da Obradovic Aleksandar, essendo
l’istanza priva di qualsiasi allegazione delle condizioni che avrebbero determinato
la violazione dell’art. 3 CEDU.

aveva dovuto sopportare durante la detenzione subita presso il carcere di Busto
Arsizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico e basato su motivi

manifestamente infondati e non consentiti nel presente giudizio.

Il ricorrente ignora la motivazione del provvedimento ed espone nel ricorso
le circostanze di fatto che non erano descritte nell’istanza con la quale chiedeva
l’applicazione dell’art. 35 ter ord. pen..

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

2. Ricorre per cassazione Obradovic Aleksandar, esponendo le condizioni che

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