Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29138 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29138 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSETTI MATTIA N. IL 16/01/1991
avverso la sentenza n. 1174/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/04/2014

Pr

E

Z

Fatto e diritto

Massetti Mattia, imputato in ordine a numero sei fattispecie
criminose del reato p.e p. dall’art.73 d.PR. 309/90
(detenzione e cessione di hashish) e in ordine al reato di
cui all’art.628 c.p. (così riqualificato il fatto
originariamente contestato come art.629 c.p.), ricorre per

della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge e difetto di motivazione della medesima in ordine
all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di
cui all’articolo 129 c.p.p. e in ordine agli articoli 628 e
81 c.p..
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 3,

c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex

plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, come
nella fattispecie di cui è processo, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di

cassazione contro la sentenza di applicazione concordata

eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle

0

3
(

parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento
ai sensi della disposizione citata.

richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se
le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili
dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Nella fattispecie che ci occupa la motivazione nei limiti di
cui sopra è pertanto adeguata anche in relazione al delitto
di rapina commesso in concorso con il coimputato Giogli
(così come riqualificato il delitto di estorsione
originariamente contestato).
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni

di

esonero,

della

somma

di

euro

1500,00

(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P. q. m.

o

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio del 23.04.2014

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