Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29138 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29138 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARI LUCA N. IL 10/03/1981
avverso l’ordinanza n. 1394/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 23/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia
revocava nei confronti di Lazzari Luca la misura della detenzione domiciliare in
ragione delle violazioni ripetute della stessa e dell’arresto e condanna del Lazzari
per evasione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Lazzari Luca, deducendo vizio della

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
Il ricorrente non fa che riproporre una diversa valutazione di merito delle
condotte poste a base del provvedimento di revoca, senza affatto dimostrare la
manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata; in ogni caso, non
nega l’intervenuta condanna per evasione – sebbene non ancora definitiva adeguatamente valorizzata dal Tribunale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

motivazione e sottolineando la scarsa rilevanza delle violazioni.

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