Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29136 del 23/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29136 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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sul ricorso proposto da:
HUSHINA DAJMAMIR N. IL 06/01/1970
avverso la sentenza n. 1866/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, Hushina Dajmamir avverso la
sentenza emessa in data 12.7.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava
quella resa all’esito del giudizio abbreviato, in data 20.9.2007 del G.i.p. del Tribunale di
Parma con la quale il predetto imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art.
73 comma V dPR 309/1990 (detenzione di cocaina: fatto commesso tra fine marzo e fine
aprile 2003), con attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed
C 4.000,00 di multa.

pena che avrebbe potuto essere ridotta al minimo.

Considerato in diritto
In via preliminare ed assorbente, attesa l’assenza di cause d’inammissibilità, si deve
rilevare l’intervenuta estinzione del reato contestato per prescrizione.
Infatti, la recente disposizione di cui al D.L. n. 146 del 23.12.2013 (conv. in L. n. 10 di
21.2.2014), nel qualificare il 5° comma dell’art. 73 dPR 309/1990 quale figura autonoma
di reato, ha rideterminato la pena edittale da uno a cinque anni di reclusione ed C 3.000
a 26.000 di multa.
Tale pena sarebbe ora applicabile al caso di specie ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p.
Senonchè, anche alla luce del novellato testo degli artt. 157 e 161 c.p., il termine
prescrizionale di anni sette e mesi sei è decorso alla data di fine ottobre 2010, in assenza
di un periodo di sospensione utilmente computabile alla data odierna.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 129, 1° comma c.p.p., in assenza di condizioni per il
proscioglimento nel merito, l’estinzione del reato contestato per la sopravvenuta
prescrizione e, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PER CHE IL REATO È ESTINTO PER PRESCRIZIONE.
COSÌ

• – ciso in Roma, il 23.4.2014

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione della

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