Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29136 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29136 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLINARI ANGELO N. IL 16/06/1970
avverso l’ordinanza n. 186/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze proposte dai difensori di
Molinari Angelo di riconoscimento della continuazione tra i reati commessi e
giudicati in diverse sentenze di condanna.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Molinari Angelo, deducendo

dello stato di tossicodipendenza e sottolineando gli elementi che avrebbero
dovuto portare all’accoglimento dell’istanza.

3. Il difensore ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

L’ordinanza impugnata è completa ed esaustiva e prende in considerazione
tutte le circostanze di fatto che il ricorrente ripropone a questa Corte.

Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che
l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di
più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro
specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di
regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato
progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l’identità del
disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio
temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la
successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei
reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente
rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Inoltre, a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen.
ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della
continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima,
preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza
della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia
influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori
2

violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’erronea considerazione

quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la
sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la
consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Il Giudice ha applicato questi principi con una motivazione ampia e niente
affatto illogica.

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in

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