Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29135 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29135 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YE JIANMING N. IL 23/08/1986
avverso la sentenza n. 6998/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

Fatto e diritto

YE JIANMING ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius
quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, lo ha riconosciuto colpevole

ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La doglianza riguarda la condanna pronunciata per detto reato: si assume il difetto di
motivazione.

La doglianza è inaccoglibile per evidente genericità. Vale il rilievo che, pur nella libertà
della loro formulazione, per non incorrere nel vizio di aspecificità di cui al combinato
disposto degli articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., i
motivi di impugnazione (anche ne giudizio di appello) devono indicare con chiarezza le
ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione
l’oggetto dell’impugnazione ed evitare impugnazioni generiche o dilatorie. Ciò implica, in
punto di diritto, che la parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la
censura d’inosservanza o di violazione della legge penale, non potendo ritenersi che la
semplice menzione di un articolo del codice possa integrare “l’indicazione specifica”
richiesta dall’articolo 581, comma 1, lettera c), c.p.p. (Sezione VI, 3 marzo 2011,
Puddu).

Qui il ricorso è meramente pretensivo, ma non sviluppa alcuna reale contestazione,
diversa dalla generica ed aspecifica contestazione dell’apprezzamento valutativo operato
concordemente in primo e secondo grado; e ciò rispetto ad una decisione di appello che
già aveva considerato l’appello ai limiti dell’ammissibilità.

dei reati contestatigli, in particolare, per quanto interessa, per il reato di partecipazione

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

z

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

t

Il Presidente

Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

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