Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29135 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29135 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROCCHETTA CALOGERO N. IL 15/08/1970
avverso l’ordinanza n. 198/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto del 16/7/2014, il Procuratore Generale presso la Corte di
appello di Messina rigettava l’istanza di Rocchetta Calogero, nei confronti del
quale è in esecuzione una sentenza di condanna curata dal predetto Ufficio,
richiamando un precedente provvedimento.

2. Ricorre per cassazione Calogero Rocchetta, deducendo violazione di legge

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non
impugnabile: in effetti, avverso i provvedimenti del P.M. in materia di esecuzione
penale, l’interessato può soltanto proporre incidente di esecuzione al giudice.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

e chiedendo l’annullamento del provvedimento.

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