Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29134 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29134 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
MAGNETTI LIVIO N. IL 12/01/1958
PULITI MAURIZIO N. IL 28/02/1955
avverso la sentenza n. 20648/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 17/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

otk

Data Udienza: 30/04/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito, per gli imputati, l’avv. Antonio Rossomando, che ha chiesto il rigetto del
ricorso del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha pronunciato

per il reato di furto per insussistenza dell’elemento soggettivo.
I due erano accusati di avere, quali funzionari della Unicredit banca, concorso nel
furto di gioielli ed altri valori di proprietà di Delfino iulia Paola consentendo
l’accesso alla cassetta di sicurezza della banca, in uso a quest’ultima, a Veglia
Isabella, che non ne aveva diritto e che si impossessava dei beni suddetti. Il
Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che i due, pur avendo agito con
estrema leggerezza, non fossero consapevoli delle intenzioni delittuose della
donna, non essendo emersi rapporti dei due funzionari con quest’ultima, né
indizi che avessero tratto profitto dall’illecito.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cessazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino per vizio di motivazione e
violazione dell’art. 40 cod. pen.. Lamenta che il Giudice non abbia tenuto conto
del ruolo di garanzia rivestito dagli impiegati della banca, i quali avevano il
dovere di impedire l’impossessamento dei beni da parte di un soggetto non
legittimato.

3. Con memoria depositata il 17/4/2015 Puliti Maurizio ha depositato memoria
difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Pur denunciando – in primis – un vizio di motivazione,
il Pubblico Ministero non specifica quali siano i passaggi motivazionali affetti dal
vizio suddetto. In realtà, riassumendo le acquisizioni istruttorie e illustrando il
dipanarsi della vicenda dal punto di vista temporale e personale, il ricorrente ha
inteso porre le basi di un rinnovato e inammissibile giudizio fattuale da parte di
questa Corte di legittimità, che passi attraverso la rivisitazione degli elementi di
prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari. In questa direzione vanno “la
scansione storica delle condotte degli imputati”, il rimando alla dichiarazioni di
Magnetti e del direttore Pipino, l’illustrazione degli esiti delle perquisizioni, di cui
2

sentenza di non doversi procedere nei confronti di Magnetti Livio e Puliti Maurizio

non potrebbe essere apprezzata la valenza se non attraverso un diretto accesso
agli atti, certamente inibito a questa Corte.
Nemmeno appare significativo, e gravido di riflessi giuridici favorevoli alla
tesi dell’accusa, il rimando alla posizione di garanzia rivestita dagli imputati, in
quanto, comunque si esamini la posizione di costoro, non muta il criterio di
giudizio sulla cui base risolvere il nodo dell’elemento soggettivo. Infatti, sia che
si imputi ai due un concorso nella sottrazione dei beni di Delfino Giulia, attuato
con l’impossessamento degli stessi, sia che si imputi loro la mancata attivazione

volontà di sottrarre, o lasciar sottrarre, i beni al legittimo possessore, con fine di
profitto (per sé o per la Veglia, o per entrambi). Ed è su quest’aspetto che il
Pubblico Ministero ricorrente omette la segnalazione di decisivi elementi di
giudizio travisati dal giudicante, dal momento che quelli esposti (gli stessi
valorizzati dal giudice dell’udienza preliminare, sia pure con l’aggiunta di
particolari — specificamente riferiti all’esito delle perquisizioni – di cui non viene
illustrata là decisiva valenza), pur solleticando il sospetto, lasciano
impregiudicata la questione, anche in prospettiva del dibattimento, essendo privi
della carica dimostrativa necessaria a inficiare il ragionamento sviluppato dal
Giudice delle indagini preliminari, espresso all’esito di una compiuta disamina
delle risultanze istruttorie e di un iter logico privo di smagliature o incongruenze.
Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 30/4/2015

nella direzione dovuta, l’elemento soggettivo è dato comunque dalla coscienza e

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