Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29134 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29134 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARLONE LEONARDO GERARDO N. IL 05/02/1965
avverso la sentenza n. 5490/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

Fatto e diritto
CARLONE LEONARDO GERARDO ricorre sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole della
violazione di cui all’articolo 73 del dpr n. 309/90 contestatagli [con il riconoscimento

stupefacente del tipo cocaina e l’irrogazione della pena di anni uno e mesi sei di
reclusione ed euro 3000 di multa].

Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità, la determinazione della pena e il
diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato – in linea con quello di primo grado- in modo ampiamente convincente sull’
apprezzamento della vicenda [quantitativo dello stupefacente, modalità di detenzione,
pluralità delle sostanze, quantitativo di principio attivo, mancata dimostrazione di un uso
abituale di droga, ecc.], da cui non arbitrariamente si è ritenuta dimostrata la
destinazione al mercato.

Si tratta di una valutazione non arbitraria, che qui non ammette censure, avendo i
giudici di merito fornito satisfattiva spiegazione in ordine alla riconducibilità della droga
al prevenuto ed alla destinazione illecita della stessa.

dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità relativa a detenzione illecita di sostanza

Incensurabile è anche la determinazione sulla pena, sviluppata dal giudicante
valorizzando negativamente, tra l’altro rispetto ad una pena determinata in misura
prossima ai minimi edittali, il quantitativo della droga e la sua purezza, attraverso cioè
una pertinente e convincente considerazione del fatto sub iudice [articolo 133 c.p.].

La pena va soggiunto non è illegale, neppure a seguito del novum normativo di cui al
decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, laddove si è

N\A)

intervenuti solo sul massimo edittale della pena detentiva.

2

Parimenti corretto è il diniego delle generiche, motivato su un precedente penale e sulle
intervenute, nelle more, ulteriori condanne sempre per violazioni delle articolo 73 del dpr
n. 309 del 1990.

Non vi è spazio per una censura in questa sede, anche perché, come è noto, vale il
principio secondo cui il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche
e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi al potere

a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della
pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere presi in esame uno o
alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè della scelta decisoria
adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., di recente, Sezione II, 23
settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquezento euro, in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti

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