Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29134 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29134 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPI ROBERTO N. IL 06/11/1967
avverso l’ordinanza n. 764/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
06/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Milano, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di riconoscimento della
continuazione tra i reati giudicati in più sentenze di condanna avanzata da
Roberto Campi e, in conformità alla richiesta del P.M., revocava il beneficio
dell’indulto concesso ai sensi della legge 241 del 2006.

vizio di motivazione ed evidenziando elementi a sostegno dell’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di reato continuato,
l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di
più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro
specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di
regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato
progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l’identità del
disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio
temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la
successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei
reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente
rispetto a quello cronologicamente anteriore ,

Inoltre, a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen.
ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della
continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima,
preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza
della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia
influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori
quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la
sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la
consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Il Giudice ha esaustivamente dato conto degli elementi che fanno ritenere

2

2. Ricorre per cassazione Roberto Campi, deducendo violazione di legge e

insussistente il medesimo disegno criminoso e ha applicato i principi appena
enunciati.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

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