Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29133 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29133 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIBISI FRANCESCO N. IL 26/05/1982
avverso l’ordinanza n. 4077/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
VITERBO, del 07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo
dichiarava l’inammissibilità del reclamo generico proposto da Ribisi Francesco
avverso il provvedimento della Direzione dell’Istituto penitenziario concernente il
diniego dell’acquisto di un lettore CD.

2. Proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma Francesco Ribisi,

3. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma disponeva trasmettersi gli atti a
questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – così correttamente qualificato il reclamo, atteso che il decreto
di inammissibilità emesso dal Magistrato di Sorveglianza è impugnabile
esclusivamente con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod.
proc. pen. – è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati: in effetti, l’acquisto di un lettore CD non è un diritto soggettivo del
detenuto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

I Consigliere estensore

Il Presidente

contestando il merito del provvedimento impugnato.

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