Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29132 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29132 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MICHELE FABIO N. IL 19/02/1982
avverso l’ordinanza n. 721/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
VITERBO, del 17/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo
dichiarava inammissibile il reclamo proposto da De Michele Fabio avverso la
sanzione disciplinare dell’ammonizione a lui irrogata.

2. Propone reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma il difensore di Fabio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – così dovendosi qualificare il reclamo, atteso che, avverso il
decreto di inammissibilità emesso dal Magistrato di Sorveglianza è ammesso solo
il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. – è
inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato ai sensi dell’art. 613
cod. proc. pen..

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

De Michele, chiedendo l’annullamento della sanzione.

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