Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29131 del 12/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29131 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAMBON FLORIO N. IL 06/10/1939
avverso l’ordinanza n. 2525/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 14/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 12/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Venezia rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da
Zambon Florio, dichiarava non luogo a provvedere su quella di semilibertà e
concedeva al condannato la detenzione domiciliare, dettando le relative
prescrizioni.
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Zambon Florio, deducendo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati e,
comunque, non consentiti in questa sede.
In effetti, il ricorrente avanza considerazioni in fatto che questa Corte non
può valutare e che, comunque, risultano già prese in considerazione
nell’ordinanza impugnata.
Non esiste alcuna manifesta illogicità nel giudizio relativo all’assenza di
revisione critica – e in quello conseguente di permanenza di una residua
pericolosità – da parte del Tribunale di Sorveglianza: in effetti, il contenuto delle
dichiarazioni rese all’udienza e il silenzio sull’episodio di estorsione menzionato
nel provvedimento danno conto di una condanna accettata ma non compresa,
così come esposto in motivazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016
Consigliere estensor
Il Presidente
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.