Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29131 del 01/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29131 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso straordinario proposto da
Toscano Francesco, nato a Carlentini il 31/05/1965

avverso la sentenza del 06/11/2013 della Corte di Cassazione

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva dichiarato inammissibile il ricorso
straordinario proposto da Francesco Toscano avverso la sentenza della Corte di
Cassazione del 19/12/2012, con la quale era rigettato il ricorso proposto dal
Toscano avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 27/07/2011,
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Data Udienza: 01/04/2015

con cui il Toscano era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il
reato di cui all’art. 416-bis cod. peri..
Il condannato ricorrente deduce errore di fatto sulla regolarità della notifica
dell’avviso di fissazione dell’udienza all’esito della quale veniva pronunciata la
sentenza impugnata; detto avviso non sarebbe stato in particolare notificato al
condannato privo di difensore fiduciario, che aveva personalmente proposto il

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del
precedente ricorso straordinario, proposto personalmente dal Toscano, veniva
notificato nei confronti dell’avv. Sebastiano Troia in quanto difensore
cassazionista del ricorrente, risultante come tale anche nei giudizi di appello e di
cassazione del procedimento penale a carico del Toscano.
Tanto considerato, la notifica dell’atto al predetto difensore appare
chiaramente il risultato della decisione di ritenere valida, per la procedura
attivata dal ricorso straordinario, la nomina difensiva fiduciaria formulata nelle
precedenti fasi processuali. Tale scelta, la si voglia o meno condividere, deriva
pertanto da un’interpretazione della norma, e non da un errore sugli
adempimenti relativi alla notificazione dell’avviso. Ed è pertanto effetto
conseguente di tale interpretazione, e non di un errore omissivo, la mancata
notifica dell’avviso al Toscano, per essere tale notificazione dovuta al ricorrente,
ai sensi dell’art. 613, comma quarto, cod. proc. peri., solo ove lo stesso non sia
assistito da un difensore di fiducia.
Difettando il presupposto della deduzione di un errore materiale o di fatto, il
ricorso straordinario deve pertanto ritenersi proposto al di fuori dei casi
consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

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ricorso straordinario.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 01/04/2015

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