Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29130 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29130 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HRUSTIC ALMIR N. IL 27/07/1975
avverso l’ordinanza n. 24/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
15/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di riconoscimento della continuazione
avanzata da Hrustic Almir, riservandosi di provvedere sull’istanza con riferimento
ad altre due sentenze di condanna non acquisite agli atti.

2.

Ricorre per cassazione Hrustic Almir, riservandosi di presentare la

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di motivi a sostegno.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

documentazione indicata nell’ordinanza impugnata.

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