Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2913 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2913 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTIELLO LUCA N. IL 23/07/1985
IANNILLI AMATO N. IL 23/01/1987
RAIOLA FRANCO N. IL 17/08/1982
avverso la sentenza n. 10490/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

174 Confido t

Motivi della decisione

I ricorsi proposti dagli imputati in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui a due episodi di furto aggravato sono manifestamente

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si argomenta che la responsabilità non è stata posta in discussione; che l’androne del
palazzo costituisce entità pertinenziale delle abitazioni e quindi luogo di privata dimora; che i
profili di personalità sono negativi e che la recidiva è rimarchevole per via della natura e della
ripetizione in breve tempo dei reati, sicché di essa non può essere esclusa la rilevanza. Le pene
sono quindi appropriate.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00 ciascuno.

Roma 11 novembre 2015

infondati e quindi inammissibili.

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