Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29128 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29128 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Antonio Sortiero, quale difensore di
Mancia Maurizio (n. il 28/04/1960), avverso la sentenza della Corte di appello
di Milano, III Sezione penale, in data 13/06/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA:

Data Udienza: 16/04/2013

Con sentenza del 15/07/2011, il Tribunale di Milano dichiarò Mancia
Maurizio responsabile del reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo
scasso e lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione ed E 200,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Milano, con sentenza del 13/06/2012, confermò la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la nullità

del decreto citazione perché non notificato in carcere come previsto dall’art.
156 del c.p.p.; sottolinea, infatti, che il Mancia all’epoca della notifica era
detenuto e che tale fatto risultava dagli atti di causa (certificato penale datato
29.03.2012 e comunicazione di variazione anagrafica datata 01,04.2011
inviata all’imputato presso il carcere).
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.
motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato. Invero è pacifico che né il
Tribunale né la Corte di Appello fossero a conoscenza che l’imputato fosse
detenuto allorchè fu effettuata la notifica del decreto di citazione. Ciò si
evince non solo dal fatto che all’udienza di primo grado dell’11.07.2011 il
Mancia è stato dichiarato libero e contumace e nessuno ha contestato tale
situazione, ma soprattutto dal fatto che neppure nell’appello ci si duole della
circostanza che all’epoca della notifica per il giudizio di primo grado il
ricorrente fosse detenuto. Infatti, nel predetto atto di impugnazione nell’unico motivo – si legge: “Il Giudizio di primo grado si svolgeva in
contumacia dell’imputato nonostante il decreto di citazione diretta a giudizio
non sia stato correttamente notificato presso il domicilio dallo stesso
dichiarato in Milano Via Costantino Baroni n. 22 o in via subordinata presso il
difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. penale”. Ovviamente la Corte

territoriale deve rispondere — dopo aver svolto i dovuti accertamenti – solo su
quanto rappresentato nell’impugnazione; e ha, quindi, ritenuto infondato
l’appello, perché la notifica è stata effettuata in data 05.04.2011 presso il
difensore — ex art. 161, 4 comma, del c.p.p. — perché era divenuta
impossibile — per inidoneità della dichiarazione di domicilio — la notifica nel
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luogo determinato a norma del secondo comma dell’art. 161 del c.p.p. in
assenza di ogni comunicazione, da parte del Mancia, del mutamento del
predetto domicilio. Questa Corte ha, recentemente, affermato che la
disposizione di cui all’articolo 161, comma quarto, cod. proc. pen., che
prevede la consegna degli atti al difensore nel caso in cui risulti l’impossibilità
della notificazione all’imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale
dell’avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda
definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo (Sez. 3, Sentenza n.
10227 del 24/01/2013 Ud. – dep. 05/03/2013 – Rv. 254422). Si deve
considerare, poi, che all’udienza innanzi alla Corte di appello del 13.06.2012
era presente, quale difensore dell’imputato, l’Avvocato Antonio Sortiero
estensore del ricorso di cui ci occupiamo — che non ha sollevato alcuna
questione relativa allo stato di detenzione del Mancia. Tanto premesso
questa Corte rileva che è consolidato l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa alla
dichiarazione o all’elezione di domicilio effettuata dall’imputato non impone,
se l’autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte
dell’interessato — come è avvenuto nel caso di specie -, di eseguire le
successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il
domicilio precedentemente dichiarato od eletto (Sez. 1, Sentenza n. 41339
del 15110/2009 Cc. – dep. 27/10/2009 – Rv. 245074; Sez. 4, Sentenza n.
16431 del 14/02/2008 Ud. – dep. 22/0412008 – Rv. 239535; Sez. 2, Sentenza
n. 25425 del 22/05/2007 Ud. – dep. 03/07/2007 Rv. 237151; Sez. 2,
Sentenza n. 19590 del 17/05/2006 Ud. dep. 07/06/2006 – Rv. 234202).
L’imputato non può pertanto fondatamente dolersi dell’avvenuta notifica, nelle
forme previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4, del decreto di citazione diretta a
giudizio, non avendo provveduto a comunicare il “trasferimento di domicilio”
e il sopravvenuto stato di detenzione come sarebbe stato suo preciso onere
a norma dell’art. 161 c.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 32588 del 03/06/2010 Ud. dep. 01/09/2010 – Rv. 247980). Come si vede la giurisprudenza di questa
Corte, sopra citata, riguarda proprio il caso di domicilio dichiarato, come nel
caso di specie, e non opera — come, invece, fa il ricorrente — alcuna
distinzione tra domicilio eletto e domicilio dichiarato. Quanto, infine, alla

condizione sufficiente, l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario

presunta contraddizione motivazionale della Corte territoriale, di cui al punto
due del ricorso, se anche si volesse prescindere da quanto sopra si deve
rilevare quanto segue. Per ciò che riguarda i due documenti che avrebbero
dovuto comprovare la detenzione del ricorrente alla data di citazione diretta a
giudizio (certificato penale datato 29.03.2012 e comunicazione del Comune
di variazione anagrafica datata 01.04.2011 inviata all’imputato presso il
comma, c.p.p. è avvenuto in data 05.04.2011. Dunque l’unico documento
prossimo a tale data è la comunicazione del Comune di Milano che è però
datato 01.04.2011, cioè emesso solo 4 giorni prima dell’avvenuta notifica al
difensore, la cui preparazione (accertamento impossibilità notifica e awio
notifica ex art, 161, IV comma, c.p.p.) è di molto precedente a tale data.
Inoltre il ricorrente non fornisce alcuna prova se e quando tale documento sia
stato inviato o inserito nel fascicolo (si tratta infatti di una comunicazione che
riguarda l’imputato ed inviato alla direzione del Carcere solo per conoscenza,
né vi è un timbro di pervenuto dell’Autorità Giudiziaria; e per quanto riguarda
la decisione oggi impugnata, dato l’oggetto dell’appello, non si comprende
perché la Corte di merito l’avrebbe dovuto cercare tra gli atti). Per quanto
riguarda il certificato penale agli atti datato 29.03.2012 — comunque di molto
successivo alla notifica di cui ci occupiamo e quindi irrilevante al fine della
conoscenza del Tribunale dello stato di detenzione del Mancia — non si
riesce a comprendere perché dalla sua eventuale consultazione (dato
l’oggetto dell’impugnazione) la Corte di appello avrebbe dovuto ricavare che
l’imputato fosse detenuto all’epoca in cui è stata notificato il decreto di
citazione (senza contare, infine, che se anche lo avesse ricavato avrebbe
solo dovuto verificare se all’atto della notifica del decreto di citazione diretta
l’A.G. fosse a conoscenza della detenzione dell’imputato).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

carcere) si deve tener presente che la notifica all’Avvocato ex art. 161, 4

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore
Dottor Adriano !asino

Il Presidente
DIttzrZnj Fiandanese

Così deliberato in camera di consiglio, il 16/04/2013.

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