Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29127 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29127 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONFARDECI SALVATORE N. IL 15/04/1938
avverso l’ordinanza n. 1302/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 21/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

*

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di

Palermo rigettava l’istanza di differimento della pena per motivi di salute
avanzata da Bonfardeci Salvatore, ritenendo allo stato non sussistenti gravi
infermità fisiche tali da giustificare il provvedimento.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Bonfardeci Salvatore, deducendo

Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le Relazioni Sanitarie e non
aveva nemmeno disposto una perizia medica sulle condizioni di salute del
soggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, non può essere dedotto il vizio
di cui all’art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen. con riferimento al mancato
espletamento di una perizia.
Il provvedimento non risulta affatto contraddittorio e giunge alla decisione
sulla base di una valutazione complessiva della documentazione a disposizione,
senza che emergano vizi di illogicità della motivazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

violazione di legge e vizio di motivazione.

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