Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29126 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29126 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LESKAJ RAJMOND ALIAS N. IL 24/02/1977
avverso la sentenza n. 789/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 23/04/2014

i

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 12.06.2012, confermava
la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Perugia il
2.10.2007, nei confronti di Leskaj Rajmond in ordine al reato di cui all’art. 73,
d.P.R. n. 309/1990, in riferimento alla detenzione a fine di spaccio di circa gr. 190
di sostanza stupefacente di tipo cocaina.
Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Perugia ha proposto
ricorso per cassazione l’Imputato denunciando il vizio motivazionale, con riguardo

Il ricorso è inammissibile.
In riferimento alla mancata applicazione della circostanza del fatto di lieve
entità, si osserva che la Corte di Appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per
riconoscere l’ipotesi attenuata di cui al V comma, dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990,
in considerazione dello specifico dato ponderale relativo alla sostanza stupefacente
detenuta dall’imputato (gr. 190 di cocaina), quantitativo dal quale erano ricavabili
numerose dosi droganti.
Ebbene, si tratta di un apprezzamento che si colloca nell’alveo tracciato
dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in tema di sostanze
stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del
fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli
elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa):
dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di “lieve entità” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del
22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).
Si osserva poi, che l’entità della pena inflitta risulta congrua, anche in
considerazione delle sopravvenute modifiche normative.

al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990.

Come noto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12
febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in
rilievo è quella prevista dal d.P.R. n. 309/1990, nella versione antecedente alle
modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di talché la pena per le c.d. droghe pesanti, ai
sensi dell’art. 73, n. 309/1990, va da otto a sei anni di reclusione, oltre la multa.
Non di meno, atteso che i fatti si sono verificati nella vigenza della disciplina, di poi
dichiarata incostituzionale, la quale prevedeva la pena da sei a venti di anni di
reclusione, oltre la multa, la cornice edittale applicabile nel caso di specie risulta

A

comunque quella della reclusone da sei a venti anni, in applicazione del principio
della prevalenza della norma di più favorevole.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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