Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29126 del 12/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29126 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RESTA GIANFRANCO N. IL 29/01/1959
avverso l’ordinanza n. 512/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 17/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 12/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Caltanissetta rigettava le istanze di differimento della pena per grave infermità e
di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. avanzate da Resta Gianfranco.
2. Ricorre per cassazione Resta Gianfranco, lamentando che le sue gravi
condizioni di salute non venivano adeguatamente valutate e trattate all’interno
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
In effetti, il ricorrente espone considerazioni in fatto che questa Corte non
può prendere in considerazione, mentre l’ordinanza impugnata analizza
adeguatamente le condizioni di salute del soggetto e la loro compatibilità con il
regime carcerario.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
del carcere, lamentando la natura menzognera delle Relazioni Sanitarie.