Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29125 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29125 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONAVENTURA MICHELE N. IL 29/09/1969
avverso l’ordinanza n. 60/2015 CORTE APPELLO di BARI, del
25/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI,

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in funzione
di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza di riconoscimento
della continuazione avanzata da Bonaventura Michele in relazione a tre sentenze
di condanna emesse nei suoi confronti e rideterminava la pena complessiva per i
fatti ritenuti riuniti per continuazione.

violazione dell’art. 81 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione con
riferimento al diniego della continuazione con il reato sub 2 nonché violazione
degli artt. 81 cod. pen. e 444 cod. proc. pen. e contraddittorietà della
motivazione con riferimento alla misura della pena determinata per i due reati
riuniti per continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.

Le considerazioni del ricorrente non dimostrano affatto la contraddittorietà
della motivazione o la violazione delle norme richiamate; né il ricorrente deduce
contraddittorietà in ordine all’affermazione contenuta nel provvedimento secondo
cui non vi era prova della tossicodipendenza del soggetto nel 1990; del tutto
immotivata, poi, è l’affermazione secondo cui l’aumento di pena per la
continuazione avrebbe dovuto essere uguale a quello già riconosciuto dal giudice
della cognizione per un altro reato satellite.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle Ammende,
non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del
2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
2

2. Ricorre per cassazione il difensore di Bonaventura Michele, deducendo

spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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