Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29124 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29124 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENERAZZO LUIGI N. IL 11/11/1966
avverso la sentenza n. 587/2013 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO,
del 12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/04/2014

i)
I

Fatto e diritto

CENERAZZO LUIGI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe

ex articolo 444

c.p.p., che ha ravvisato l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 dpr 309/90 con
riferimento a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e
marijuana, ed ha applicata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.200,00

Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la carenza di prove di responsabilità e la
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.

Si lamenta, poi, che il giudicante nel revocare il beneficio della sospensione condizionale
per precedente condanna, avrebbe omesso di applicare l’indulto.

La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006,
Cassata).

Anche l’altra doglianza è inammissibile. Vale il principio secondo cui il ricorso per
cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il
giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui
abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione (Sezione V, 22
ottobre 2009, Albano ed altri).

Va verificata peraltro l’applicabilità del novum normativo.

Sul punto, merita ricordare le regole già dettate da questa Corte per le diverse situazioni.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha comportato il

ritorno alla disciplina sanzionatoria prevista nell’articolo 73, commi 1 e 4, del dpr 9
ottobre 1990 n. 309, e dell’approvazione del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146,
convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10, che, a sua volta, ha trasformato in reato
autonomo il fatto di “lieve entità” di cui al comma 5 dell’articolo 73, intervenendo sulla

di multa ( pena base anni due ed euro 3.000,00 di multa) ( fatto riferiti all’anno 2011)

relativa disciplina sanzionatoria, la questione della norma più favorevole applicabile ai
fatti commessi nella vigenza della legge n 49 del 2006, su cui è intervenuta la
declaratoria di incostituzionalità [ossia per i fatti commessi dal 28 febbraio 2006 al 24
dicembre 2013], va risolta, infatti, di volta in volta, distinguendo tra diverse situazioni.

Pertanto, quanto ai fatti “non lievi”, trova applicazione la legge n. 49 del 2006 ove si
tratti di droga pesante, in quanto la norma dichiarata incostituzionale ( ossia l’art. 73,
comma 1, nella formulazione della predetta legge cd. Fini-Giovanardi) prevede una pèena

del 1990, cd. Iervolino Vassalli ed è, pertanto, più favorevole per l’imputato; nel caso di
droga leggera, trova applicazione, invece, l’articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del
1990, in quanto la pena prevista ( da 2 a 6 anni) è inferiore a quella ( da 6 a 20 anni)
prevista dalla legge Fini- Giovanardi del 2006 .

Quanto ai fatti “lievi”, ove trattasi di droga pesante, in ogni caso ( qualunque sia stato
l’esito del giudizio di comparazione della circostanza attenuante speciale) risulta in ogni
caso più favorevole la disciplina introdotta con il decreto legge n. 146 del 2013, che
prevede una pena da 1 a 5 anni ; ove si tratti di droga leggera ( ed è questo il caso),
assume rilievo, invece, l’esito dell’eventuale giudizio di comparazione di cui all’articolo 69
c.p., giacchè, ove questo abbia visto assegnare prevalenza alla circostanza attenuante
speciale, norma più favorevole risulterà il comma 5 del dpr n. 309 del 1990, come
introdotto dall’articolo 14 della legge n. 162 del 1990, che stabilisce la pena da 6 mesi a 4
anni ( la legge Giovanardi- Fini, prevede la pena da 1 a 6 anni, il nuovo decreto legge da
1 a 5 anni); ove, al contrario, il giudizio di bilanciamento abbia visto equivalente o
subvalente la circostanza del fatto lieve, risulterà più favorevole la norma introdotta dal
decreto legge n. 146 del 2013 [ Sezione IV, 28 febbraio 2014- 24 marzo 2014 n. 13903,
Spampinato.]

Venendo alla situazione in esame, ritiene il Collegio che nella specie la pena base è stata
determinata tenuto conto della pluralità degli episodi contestati all’imputato, ritenuti in
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continuazione, e che la stessa si pone misura assai distante dal massime- o
( quattro anni); né il reato risulta prescritto in base ai più favorevoli termini di
prescrizione collegati alla nuova qualificazione giuridica del reato.

( da 6 a 20 anni) inferiore nel minimo a quella ( da 8 a 20 anni) della precedente legge

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo
stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la
condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro, in favore della cassa
delle ammende.

P. Q. M.
processuali ed al versamento della somma di euro 1500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il residente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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