Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29124 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29124 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Gennaro Pecoraro, quale difensore di
Schiattarella Raffaele (n. il 07/0111968), avverso la sentenza della Corte di
appello di Napoli, III Sezione penale, in data 27/03/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
OSSERVA:

Data Udienza: 16/04/2013

Con sentenza del 06/04/2007, il Tribunale di Napoli dichiarò
Schiattarella Raffaele responsabile del reato di ricettazione e — con le
attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione
ed € 400,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Napoli, con sentenza del 27/03/2012, confermò la decisione di
primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo la prescrizione del reato;
infatti la Corte di appello ha errato nel ritenere che i quattro rinvii delle
udienze fossero a richiesta della difesa e, pertanto, da considerare per la
sospensione della prescrizione. In realtà i rinvii – seppure nel verbale si
afferma (con formula di stile; si veda pag. 4 del ricorso) “la difesa chiede
rinvio” — sono stati disposti per espletare attività istruttoria secondo la
calendarizzazione disposta dal Giudice. Inoltre, evidenzia che il Giudice non
ha mai emesso un provvedimento formale di sospensione della prescrizione,
omissione che ha leso il diritto di difesa avendo impedito la tempestiva
impugnazione del suddetto provvedimento.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.
motivi della decisione
La Sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il
reato è estinto per intervenuta prescrizione; prescrizione che è maturata in
data 25.10.2011 tenendo conto della data di commissione del reato
presupposto (come ha fatto, anche, la Corte territoriale; e comunque il
03.012012 se si volesse tener conto dell’accertamento del reato di
ricettazione); prima, quindi, della pronuncia della sentenza di appello. In ogni
caso, poiché, il ricorso non può essere considerato inammissibile, i reati alla
data odierna sarebbero ampiamente prescritti. Il ricorso non può essere
considerato inammissibile perché il ricorrente, già con l’appello, aveva
eccepito la prescrizione e la Corte di merito l’aveva rigettata conteggiando,
erroneamente, come periodi di sospensione della prescrizione rinvii disposti
per esigenze di acquisizione delle prove. Questa Suprema Corte ha, invero,
affermato più volte il principio — condiviso dal Collegio — che in tema di
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prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la
sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini
ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo
difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano
determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di
un termine a difesa (Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. – dep.
dep. 03/12/2007 – Rv. 237914; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 49647 del
02/10/2009 Ud. dep. 28/12/2009 – Rv. 245823). Non ricorrono, certo, i
presupposti per l’applicazione dell’art. 129, Il comma, del c.p.p. (doppia
conforme sulla penale responsabilità, con buona motivazione sul punto).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
intervenuta prescrizione.

Così deliberato in camera di consiglio, il 16/04/2013.

11/01/2002 – Rv. 220509; Sez. 5, Sentenza n. 44924 del 14/11/2007 Ud. –

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