Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29124 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29124 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMMISSO COSIMO N. IL 08/03/1954
avverso l’ordinanza n. 5096/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 28/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli
rigettava l’istanza di differimento della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen.
avanzata da Commisso Cosimo, ritenendo la condizione di salute del soggetto
compatibile con la detenzione.
2.

Ricorre per cassazione il difensore di Commisso Cosimo, deducendo

violazione di legge ed apparenza della motivazione.

una parte, dava atto che gli accertamenti specialistici più volte richiesti non
erano stati effettuati, dall’altra riteneva le condizioni di salute stazionarie e
compatibili con il regime penitenziario: ciò dimostrava che lo stato detentivo non
garantiva terapie efficaci al detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati.
La motivazione è senza dubbio esistente e la decisione è fondata sulle
condizioni di salute attuali del detenuto attestate dalla Relazione medica; la
circostanza che gli accertamenti specialistici richiesti non fossero stati ancora
effettuati non smentisce affatto la valutazione di compatibilità delle condizioni di
salute con il regime detentivo.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

In particolare, il ricorrente rileva la contraddizione della motivazione che, da

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