Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29123 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29123 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARIGNAN° ROBERTO N. IL 24/10/1960
avverso l’ordinanza n. 649/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano
rigettava l’istanza di differimento della pena per grave infermità presentata da
Carignano Roberto, ritenendo insussistenti profili di incompatibilità con il regime
detentivo.

2.

Ricorre per cassazione Roberto Carignano, chiedendo l’annullamento

ambulanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
Il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza dando atto che il
richiedente si era rifiutato di intervenire ad essa con i mezzi ordinari,
pretendendo di essere trasportato in autoambulanza, nonostante il certificato
medico avesse consentito i mezzi ordinari.
Il ricorrente non fa altro che esporre considerazioni in fatto in ordine alla
necessità di essere trasportato con autoambulanza, sollecitando valutazioni che
questa Corte non può effettuare.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’udienza, tenuta in sua assenza, atteso che esso non era stato trasportato in

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