Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29123 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29123 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pino Armando, nato a Merì il 06/01/1971

avverso la sentenza del 11/11/2013 della Corte d’Appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto del 25/03/2010, con la quale Armando Pino era
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
commesso quale amministratore unico della Euro Ingross s.r.I., dichiarata fallita
in Barcellona Pozzo di Gotto il 17/01/2006, distraendo rimanenze di merci per €.
1

Data Udienza: 12/05/2015

31.500 e somme provenienti da riscossioni di crediti verso clienti nel gennaio del
2006 per € 46.577, non rinvenute dalla curatela, e ulteriori somme per €
37.789,91 prelevate senza giustificazione contabile nel 2004; e condannato alla
pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore
della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce:
1. violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova e
mancata assunzione di prove decisive sull’affermazione di responsabilità; la

fondata sulle sole osservazioni del consulente tecnico del pubblico ministero,
omettendo di valutare i rilievi proposti con l’appello in base ad obiettive
risultanze contabili; la distrazione delle rimanenze sarebbe stata ritenuta in base
al mero dato contabile della registrazione delle stesse, non effettivo nel
momento in cui le merci oggetto dell’attività della fallita, consistenti in carni
bianche e relativi condimenti alimentari, erano deteriorabili e non conservabili
per periodi di tempo prolungati; la riscossione dei crediti verso clienti sarebbe
stata accertata unicamente in base ad un brogliaccio di prima nota, non
costituente scrittura ufficiale; i prelievi dalla cassa sarebbero stati ritenuti
ingiustificati non considerando che la società operava su due conti correnti
bancari, verificandosi frequentemente il caso che somme dovessero essere
prelevate da un conto e versate sull’altro per rientrare nei limiti dei fidi; non
sarebbe stata disposta, in presenza di tali condizioni, una necessaria perizia
contabile;
2. violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti
generiche e dell’attenuante del danno di speciale tenuità; su quest’ultima la
motivazione sarebbe assente; quanto alle attenuanti generiche, non sarebbero
stati valutati gli elementi della regolare attività lavorativa, sociale e familiare e
dell’incensuratezza dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono
inammissibili.
Le censure di carenza motivazionale proposte del ricorrente sono generiche,
e reiterative di argomenti già esaminati dai giudici di merito, con riguardo a tutte
le condotte distrattive contestate. In ordine alle rimanenze, la tesi difensiva del
deterioramento della merce era specificamente confutata nella sentenza
impugnata sottolineandone il carattere meramente ipotetico ed il contrasto con
2

sentenza impugnata si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado,

la mancanza della doverosa annotazione contabile di un siffatto accadimento; la
rilevanza probatoria della registrazione delle riscossioni dei crediti, del cui
provento si contesta la distrazione, veniva anch’essa valutata dalla Corte
territoriale nell’osservare come l’illogicità dell’annotazione di riscossioni
inesistenti in un documento contabile, pur non ufficiale, rendesse tale
annotazione attendibile; e, per quanto riguarda le somme prelevate, la
prospettazione difensiva dello spostamento di somme dall’uno all’altro dei conti
correnti della società era discussa e disattesa in base al contrasto della stessa

somma di €. 50.000 e la restituzione di una sola parte parte della stessa in due
soluzioni. A tanto si aggiungevano, in termini generali, la falsa indicazione della
sede della società, data dall’imputato alla curatela, e la partecipazione dei soci
della fallita ad altre società operanti nello stesso settore; considerazioni queste
che, con le precedenti, rendono altresì generica la doglianza per la quale la
motivazione della sentenza impugnata si ridurrebbe al mero richiamo della
decisione di primo grado, e manifestamente infondata la censura di carenza
motivazionale sulla mancata disposizione di una perizia, implicitamente valutata
come superflua.

2. Anche i motivi dedotti sul diniego delle attenuanti generiche e
dell’attenuante del danno di speciale tenuità sono inammissibili.
La censura di mancanza di motivazione sulla seconda attenuante è generica,
laddove la ravvisabilità della circostanza era espressamente esclusa nella
sentenza impugnata in base agli importi delle somme distratte ed al sostanziale
svuotamento della fallita, prodotto dalle condotte. Quanto alle attenuanti
generiche, il disconoscimento delle stesse era motivato in base agli elementi,
ritenuti decisivi, del danno patrimoniale arrecato, del comportamento
ostruzionistico tenuto nei confronti del curatore e della commistione della
gestione della fallita con quella di altre società; elementi sui quali il ricorrente
non propone censure specifiche, richiamando dati diversi ed implicitamente
ritenuti recessivi rispetto a quelli valutati dalla Corte territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in € 1.000.

3

con le modalità delle operazioni, eseguite con l’iniziale prelievo della maggior

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 12/05/2015

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