Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29122 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29122 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZULLO FERDINANDO N. IL 08/02/1984
avverso la sentenza n. 2233/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/04/2014

e/

I
(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Mazzullo Ferdinando in ordine al delitto di cui
all’articolo 73 comma quinto d.PR. 309/90 (cessione ed illecita
detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina), ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella
massima estensione tecnicamente applicabile.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 3 ° ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
Si rileva che la decisione impugnata risulta sorretta da
conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la mancata concessione
delle attenuanti generiche nella massima estensione. E appena il
caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze

illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla

aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Catania chiarito le ragioni in base alle quali ha
ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche ma non
nella massima estensione e di irrogare la pena indicata in
dispositivo.

o

(.3

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 aprile 2014
Ilns . li e e

ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7

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