Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29122 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29122 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Pane Roberto (n. il 26/12/1970), avverso la sentenza
della Corte di appello di Napoli, VII Sezione penale, in data 10/01/2012.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere
Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA:

Data Udienza: 16/04/2013

Con sentenza del 19/12/2008, il G.I.P. del Tribunale di Napoli dichiarò
Pane Roberto responsabile di tre reati di ricettazione (capi A, B e C della
rubrica e — ritenuta la continuazione, applicato l’aumento per la recidiva
contestata e con la riduzione per la scelta del rito – lo condannò alla pena di
anni 3 di reclusione ed € 600,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Napoli, con sentenza del 10/01/2012, confermò la decisione di

primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo: la nullità della sentenza
perché è stata omessa la notifica del deposito degli atti — ex art. 415 bis del
c.p.p. — ad uno dei suoi due difensori (Avvocato Annarosa Chiappetta).
Sostiene, infatti, il ricorrente che essendo il procedimento regredito alla fase
della chiusura delle indagini preliminari per la dichiarata nullità della richiesta
di rinvio a giudizio e del conseguente decreto di citazione a giudizio per
omessa notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. all’imputato, il P.M.
doveva ripetere gli avvisi a tutti i difensori.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata
sentenza.
motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato. Invero nel caso di specie il
Tribunale di Napoli, all’udienza del 15.07.2008, dichiarava la nullità della
richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che aveva disposto il
giudizio, in quanto l’avviso di chiusura delle indagini, di cui all’art. 415 bis
c.p.p., non era stato notificato all’imputato. Quindi il P.M. avrebbe dovuto
notificare il predetto avviso di chiusura delle indagini al solo imputato, in
quanto l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato in precedenza regolarmente
notificato ad entrambi i difensori del Pane e conservava appieno la sua
funzione di garanzia. E’ evidente, infatti, che la regressione del procedimento
allo stato e grado in cui doveva essere compiuto l’atto nullo, non comporta la
ripetizione degli atti validi e andati a buon fine (avviso ex art. 415 bis c.p.p.
regolarmente effettuato ai difensori dell’imputato). Né ovviamente – visto
quanto sopra affermato — può incidere negativamente sulla validità del

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principio esposto, il fatto che erroneamente il P.M. abbia reiterato l’avviso di
cui all’art. 415 bis c.p.p. ad uno solo dei due difensori.
Si deve rilevare, in proposito, che questa Suprema Corte ha più volte
ribadito che nel caso in cui gli atti siano trasmessi al P.M. per l’ulteriore
corso, a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado, non è
dovuta la rinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. (in
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento

con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a
giudizio per omissione dell’avviso di conclusione delle indagini; Sez. 6,
Sentenza n. 42037 del 21/10/2008 Cc. – deo. 11/11/2008 – Rv. 241916).
Inoltre, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari già notificato, non va
rinnovato nel caso in cui il P.M. procedente disponga la trasmissione degli
atti, per competenza, ad altro ufficio del Pubblico Ministero, poiché in tal caso
l’avviso conserva la sua funzione di garanzia (Sez. 2, Sentenza n. 16599 del
17/12/2010 Ud. dep. 29/04/2011 Rv. 250215). Infine, la trasmissione degli
atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del
Giudice dichiarativa d’incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione
della notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari,
se già ritualmente effettuata dal P.M. precedente (in motivazione la Corte ha
precisato che la rinnovazione è necessaria solo se vengono svolte ulteriori
indagini o vengono contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse,
altrimenti, in presenza di un quadro probatorio invariato, essa avrebbe solo
l’effetto di ritardare il processo, danneggiando in primo luogo l’imputato
presunto innocente; Sez. 3, Sentenza n. 20765 del 08/04/2010 Ud. – dep.
03/06/2010 – Rv. 247609).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali

Così deliberato in camera di consiglio, il 16/04/2013.

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