Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29122 del 12/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29122 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIGNONE NICOLO’ N. IL 09/09/1990
avverso l’ordinanza n. 405/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
14/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, revocava nei confronti di Bignone Niccolò il
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con un decreto
penale ed una sentenza di condanna emessi dallo stesso Tribunale.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Bignone Niccolò, deducendo

Il periodo trascorso tra la sentenza di condanna del 24/12/2007 e quella di
commissione del nuovo delitto era superiore a cinque anni e, quindi, non
legittimava la revoca del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo manifestamente
infondato.
Il quinquennio utile per la revoca del beneficio della sospensione
condizionale ai sensi dell’art. 168 cod. pen. è quello che decorre dalla data di
irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa.
Il ricorrente, al contrario, adotta come data di inizio del quinquennio quella
di pronuncia della sentenza di condanna.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

violazione di legge e vizio di motivazione.

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