Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29121 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29121 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COJOCARU ALEXANDRU COSMIN N. IL 26/04/1987
avverso la sentenza n. 2088/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/04/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Cojocaru Alexandru Cosmin avverso la
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 10.1.2013 dal Tribunale di Verona,
in composizione monocratica, che applicava al predetto la pena concordata di mesi due e
giorni venti di arresto ed € 2.000,00 di ammenda confermava per il reato di cui all’art.
186 comma 2 lett. c) C.d.S..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata disamina
della sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p..

infondata.
Invero, a parte la palese carenza di qualsivoglia specifica indicazione delle concrete
ragioni sottese alla doglianza prospettata, si deve rammentare che il giudizio negativo in
ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la
verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata: nel caso di specie, anzi, è stata esclusa
la sussistenza di elementi ch potessero giustificare siffatta pronuncia.
Al riguardo, è stato finanche affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art.
444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che
la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con -il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”
(Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 23.4.2014

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica e manifestamente

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