Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29121 del 12/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29121 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUZZESE ANDREA N. IL 13/01/1982
avverso l’ordinanza n. 4790/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 12/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano
revocava la misura degli arresti domiciliari cui Bruzzese Andrea era sottoposto ai
sensi dell’art. 656, comma 10 cod. proc. pen. in ragione delle ripetute violazioni
della misura.
2.
Ricorre per cassazione Andrea Bruzzese, ricostruendo gli episodi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità: in effetti, il ricorrente si limita a considerazioni in fatto,
senza nemmeno indicare vizi del provvedimento impugnato rientranti tra quelli
elencati dall’art. 606 cod. proc. pen..
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
menzionati nel provvedimento e giustificando il proprio comportamento.