Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29120 del 23/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29120 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALLINI MAURIZIO N. IL 06/01/1967
avverso la sentenza n. 48/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/04/2014

(‘

Fatto e diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
ex
plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo
della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, ovvero implicitamente, come
nella fattispecie di cui è processo, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze
ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove
la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento
ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice decide, invero, sulla base
degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se
le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.

Ballini Maurizio, imputato in ordine al reato p.e p.
dall’art.186 co.7 del Codice della Strada, ricorre per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, deducendo difetto di
motivazione della medesima in ordine all’insussistenza di una
delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129
c.p.p..

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Pi

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

questi

motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.04.2014

Per

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