Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2912 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2912 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUSI LUCA N. IL 05/12/1962
FUSI CLAUDIO N. IL 30/03/1965
avverso la sentenza n. 435/2014 TRIBUNALE di ROVERETO, del
13/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 11/11/2015
172 Fusi + 1
Motivi della decisione
Gli imputati hanno interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe recante applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di furto
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod proc.
pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di
sanzione pecuniaria.
P. q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 euro ciascuno a favore della cassa delle
ammende.
Roma 11 novembre 2015.
aggravato; ma ha successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.