Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2912 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2912 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BIANCOLI GIOVANNI N. IL 07/10/1975
avverso la sentenza n. 674/2012 TRIBUNALE di BARI, del
04/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 07/12/2012

1) Con sentenza in data 4.2.2012 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
applicava a Biancoli Giovanni, con la diminuente del rito, la pena concordata tra le parti
ex art. 444 c.p.p. di anni 1, mesi 6 di reclusione ed curo 3.000,00 di multa per il reato
di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di lieve entità di cui al comma V.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi delittuosa ascritta ed il vizio
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche ed all’entità della pena applicata.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
21) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente t in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto emergeva dal verbale
di arresto e di sequestro e non potendo la detenzione della sostanza stupefacente
essere finalizzata all’uso esclusivamente personale in considerazione della quantità
della stessa e delle modalità della condotta.
2.2) In ordine alla motivazione sulla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di
questa Corte “In mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità,
per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruitò della pena
patteggiata nei limiti di cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi
adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria
valutazione in tal senso..” (cfr.Cass.sez.6, ord. n.549 dell’11.2.1994). Sicché “Nella

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OSSERVA

motivazione della sentenza applicativa della pena richiesta dalle parti appare
sufficiente il rilievo che detta pena, ricompresa nei limiti di legge inderogabili, è
congrua: ciò dimostra l’avvenuto controllo da parte del giudice dì tale rilevante
elemento dell’accordo intervenuto tra imputato e P.M. e la valutazione favorevole
operata ai fini dell’art.27 comma terzo Còst.” (Cass.sez.1 n.1878 del 28.3.1995).
Posto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non era previsto
dall’accordo tra le parti, il Tribunale ha effettuato il controllo richiesto ed ha
ritenuto congrua la pena concordata.
3) tI ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo 1.500,00.
Così deciso in Roma il 7.12.2012

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