Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29119 del 23/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29119 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 23/04/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRO ANDREA N. IL 23/09/1991
avverso la sentenza n. 3880/2012 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

/4,

Motivi della decisione
Ferro Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
G.i.p. presso il Tribunale di Ferrara in data 18.12.2012, con la quale, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti di
mesi cinque e giorni dieci di reclusione oltre la multa, in ordine al reato di cui
all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, afferente alla detenzione di sostanza
stupefacente del tipo ketamina.
La parte denuncia la la violazione di legge dolendosi del mancato

sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La doglianza dedotta dall’esponente è inammissibile.
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio
che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle
linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di
proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27
dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi
della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,
la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della
pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco
delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben
essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare
una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più
analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la
volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal

apprezzamento dei presupposti legittimanti la pronuncia di sentenza liberatoria ai

medesimo accettato. Deve poi osservarsi che il giudice, nel caso di specie, ha
espressamente considerato che non ricorrevano i presupposti per pronunciare
sentenza di proscioglimento, alla luce del verbale di arresto e degli altri acquisiti al
fascicolo.
Si osserva poi, che l’entità della pena risulta congrua, anche in
considerazione delle sopravvenute modifiche normative.
Come noto, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 12
febbraio 2014 n. 32, la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che viene in

modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, di talché la pena per le c.d. droghe pesanti, ai
sensi dell’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, va da uno a sei anni di reclusione,
oltre la multa.
Nel caso di specie è stata infatti applicata l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V,
d.P.R. n. 309/1990, in riferimento alla cessione di sostanza stupefacente di tipo
ketamina. Devono allora richiamarsi pure le modifiche introdotte all’art. 73, comma
V, cit., dall’art. 2, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10. Ai fini di
interesse, si rileva che a seguito delle richiamate modifiche è oggi prevista, per
l’ipotesi di cui all’art. 73, comma V, cit., la pena della reclusione da uno a cinque
anni, oltre la multa. Come si vede, il minimo della pena detentiva risulta
immodificato, anche rispetto alla più favorevole disciplina dettata dall’art. 73,
comma V, d.P.R. n. 309/1990, a seguito della novella del 2013.
L’ordine di considerazioni che precede induce conclusivamente a rilevare che
le sopravvenute modifiche alla cornice edittale di riferimento non risultano rilevanti,
rispetto alla pena inflitta nel caso di specie, poiché l’accordo ratificato dal giudice
prevede la pena base in misura corrispondente al minimo edittale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2014.

rilievo è quella prevista dal d.P.R. n. 309/1990, nella versione antecedente alle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA