Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29119 del 12/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29119 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELNOME ANTONINO N. IL 31/03/1972
avverso l’ordinanza n. 3019/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 21/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 12/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di
Venezia rigettava il reclamo proposto da Belnome Antonino avverso quella del
Magistrato di Sorveglianza di Verona in materia di liberazione anticipata.
2. Ricorre per cassazione Belnome Antonino con dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 123 cod. proc. pen., riservando la presentazione dei motivi al difensore
Tali motivi non sono stati presentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per mancanza dei motivi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016
Il Consigliere estensore
contestualmente nominato.