Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29119 del 12/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29119 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: BELTRANI SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
SALL MOUSTAPHA N. IL 10/03/1956
avverso la sentenza n. 326/2011 TRIBUNALE di ANCONA, del
12/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
S
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ì jl
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Udito, per 1. .rte civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/04/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona in
composizione monocratica ha dichiarato SALL MOUSTAPHA colpevole
della ricettazione lieve di numerosi articoli di pelletteria con marchio
contraffatto (artt. 81, 474, 648 c.p. – reati accertati in Ancona il 19
giugno 2009), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
erronea applicazione degli artt. 99 c.p., 178, comma 1, lett. B), 179,
516, 521, comma 2, e 598 c.p.p. (lamenta che, avendo negato le
circostanze attenuanti generiche in considerazione dei plurimi precedenti
penali dell’imputato, il giudice avrebbe dovuto prendere atto della
mancata contestazione della recidiva e rimettere gli atti al P.M.), nonché
erronea applicazione dell’art. 648, comma 2, c.p. (non ricorrendo i
presupposti per ritenere l’ipotesi lieve).
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, questa Corte Suprema ha già osservato che
sarebbe abnorme il provvedimento con il quale il giudice, rilevata
l’omessa contestazione della recidiva nell’imputazione oggetto del
giudizio, restituisca gli atti al P.M. perché provveda in conformità,
trattandosi di un potere non previsto alla legge in assenza di una
diversità del fatto, ed il cui esercizio darebbe luogo ad un’indebita
regressione (Sez. I, n. 30498 del 5 luglio 2011, P.M. in proc. Magrini, rv.
251092). Non sarebbe stato, pertanto, consentito al giudice provvedere
come ritenuto necessario dal P.G. ricorrente.
Ugualmente infondato è il secondo motivo, poiché non viola l’art. 648,
comma 2, c.p. l’aver posto a fondamento della circostanza attenuante de
qua il rilievo della «moderata potenzialità offensiva>> della condotta
accertata, desunta dal giudice da una complessiva valutazione del fatto,
1_.,
avente riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla personalità
dell’imputato, sia al valore economico della res ricettata (sez. II, n.
.
32832 del 9 maggio 2007, Ferrari, rv. 237696).
Propone ricorso per cassazione per saltum il P.G., che deduce
Il PG non ha inteso avanzare doglianze sulla legittimità della relativa
motivazione a fronte delle ulteriori risultanze dibattimentali (perché,
avendo presentato ricorso per saltum, non avrebbe potuto farlo).
P.Q,M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2013.